Pareri in materia di Appalti Pubblici

Argomento: subappalto qualificante

Al fine di meglio comprendere come è variato l’istituto del subappalto qualificante (o “necessario”) nelle procedure di lavori dopo il 1° novembre 2021, si chiede conferma della corretta interpretazione del descritto esempio pratico, relativo ad un unico lotto funzionale di lavori per un totale di 100, suddiviso nelle seguenti 5 categorie SOA, ciascuna d'importo superiore ad € 150.000 + IVA: (1) OG1 prevalente 32; (2) OS30 SIOS scorporabile 25; (3) OS3 scorporabile 20; (4) OS21 SIOS scorporabile 12; (5) OS32 scorporabile 11. La ditta aggiudicataria possiede solo la qualificazione OG1 di livello pari a 100 e la OS30 di livello pari a 25 e non ha costituito RTI. Essa: (1) - non potrà affidare a terzi l'integrale esecuzione delle lavorazioni riferite alla categoria prevalente OG1. (2) - dovrà svolgere direttamente OS 30 per 25 poiché trattasi di SIOS a qualificazione obbligatoria che supera il 15% dell'importo totale dei lavori. (3) - dovrà subappaltare totalmente OS3 per 20 poiché a qualificazione obbligatoria (seppur non SIOS), superiore al 10% dell'importo complessivo dei lavori. (4) - dovrà subappaltare totalmente OS21 per 12 poiché SIOS a qualificazione obbligatoria che NON supera il 15% dell'importo totale dei lavori. (5) - potrà o svolgere direttamente OS32 per 11 coprendo le lavorazioni con l'importo della categoria prevalente poiché trattasi di categoria a qualificazione NON obbligatoria (seppur non SIOS) che supera il 10% dell'importo complessivo dei lavori oppure potrà subappaltarla anche totalmente a ditta in possesso di medesima qualifica (subappalto facoltativo). Il subappalto totale di ciascuna delle predette categorie è consentito dalla nuova normativa sul subappalto in vigore dal 01/11/2021. È corretta tale interpretazione? Ten. Col. Filippo STIVANI.